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DEFINIZIONE E FINALITA'
art.1
l'Associazione Culturale PresaVisione è un'Associazione Nazionale
autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che
promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso
la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il
libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti
e
proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile,
in forma auto organizzata, per favorire una articolata dialettica
della democrazia.
L'Associazione Culturale PresaVisione (d’ora in poi denominata
Associazione) è un centro di vita associativa a carattere
volontario, democratico, progressista, antifascista.
Non persegue finalità di lucro.
Aderisce all'ARCI Nuova Associazione, Associazione Nazionale che
opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà,
dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso
la forma associativa. ARCI Nuova Associazione aderisce alla Federazione
ARCI riconosciuta dal Ministero dell'Interno con DM 02.08.67 n. 1017022/12000A,
contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione
del programma della stessa.
L'Associazione ARCI PresaVisione ed i propri soci, in quanto principali
soggetti dell’iniziativa associativa e politica di Arci Nuova
Associazione condividono le finalità statutarie, adottano le
licenze rilasciate nazionalmente, così come le tessere nazionali
di Arci Nuova Associazione e delle Associazioni aderenti alla Federazione
ARCI ne diventano le tessere sociali, tessera che consente ai soci
di accedere indistintamente a qualunque struttura nazionale appartenente
alla Federazione Arci.
Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità e
partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri
Soci, come dell’intera comunità, realizzando attività nel
settore culturale, artistico, sociale e dei servizi.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative
e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia
civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di
violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo,
d’emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori
d’intervento dell’Associazione.
Specificatamente l’Associazione svolge attività nel
settore culturale ed artistico, promuovendo cultura visiva attraverso
l'organizzazione
di eventi culturali quali festival e rassegne di video e cinema,
mostre, retrospettive, esposizioni, proiezioni e simili. Contribuisce
allo
sviluppo e alla diffusione della cultura cinematografica, degli studi
e della tecnica dell'arte cinematografica, degli scambi culturali
cinematografici tra i popoli e incoraggia la cinematografia sperimentale.
Promuove ed organizza rassegne, eventi e spettacoli teatrali, di
musica classica e contemporanea, mostre fotografiche, di pittura
e scultura,
corsi di formazione, seminari e percorsi didattici inerenti alle
suddette discipline culturali ed artistiche; promuove ed organizza
incontri
e dibattiti su argomenti artistici, letterari, filosofici, politici,
d’attualità e di costume.
Promuove e organizza attività di espressione culturale, formazione,
informazione ed aggiornamento (con particolare interesse verso le discipline
visive) organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture
educative e scolastiche, in collaborazione con Associazioni ed enti
che operano nell'ambito scolastico. Attività a carattere sia
professionale che ludico.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali,
potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e
finanziare che riterrà opportune e attivare percorsi di collaborazione
e partnership con soggetti istituzionali ed enti pubblici e privati
e altre associazioni e circoli culturali.
GLI ORGANISIMI DIRIGENTI
Art.3
Sono organi dell'Associazione Il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Il Presidente assume il ruolo di rappresentante legale dell'Associazione,
ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca
e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Vice presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimenti
da parte dello stesso, ne assume le mansioni.
Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione,
redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma
insieme al
presidente.
Il Consiglio Direttivo può assegnare fra i suoi componenti
altre funzioni attinenti a esigenze specifiche dell'Associazione.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione
ed è il responsabile d’ogni attività della stessa.
Convoca e presiede il Consiglio;
Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso d’assenza
o d’impedimento di questi, ne assume le funzioni;
Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione;
redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre
funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Art.5
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta
al mese in seduta ordinaria. In seduta straordinaria, ogni volta
che lo ritenga necessario e ogni qual volta ci sia richiesta motivata
da
almeno 2/3 dei consiglieri. I Consiglieri sono invitati sempre a
partecipare alle riunioni del Consiglio.
Il Presidente si prenderà cura di informare i membri del Consiglio
tramite e-mail o per telefono, con preavviso di almeno tre giorni.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti. In
caso di parità di voti prevale quello del Vice Presidente.
Le cariche sono gratuite.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi,
per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da
esso nominati, nonché dall’attività volontaria
di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire
alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando
ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti
delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.
Art.7
La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile
con la pari qualifica di membro del Consiglio Direttivo e/o di Consigliere
di altre Camere e/o Associazioni e/o Società.
L'ASSEMBLEA
Art.8
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da
tutti gli associati ed è convocata dal Presidente , dal Vice
Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione
deve pervenire ai membri dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni
prima della data fissata per l’adunanza e può essere
effettuata telefonicamente, via lettera, via e-mail; tale comunicazione
deve contenere le indicazioni precise della data, l’ora e il
luogo dell’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione,
e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno.
Art. 9
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria si riunisce in qualsiasi
luogo purché in Italia. L’Assemblea in seduta ordinaria
si riunisce almeno una volta l’anno e in seduta straordinaria
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I compiti dell’Assemblea
sono:
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Discutere ed approvare il programma annuale presentato dal Consiglio
Direttivo;
- Approvare eventuali regolamenti, successivi a quelli costitutivi,
degli organi interni all’Associazione ed istituire le sedi
decentrate;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Indicare le direttive per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione
secondo le norme statutarie;
- Modificare lo statuto;
- Deliberare su qualsiasi altro argomento che sia stato sottoposto
alla sua attenzione da parte degli altri organi dell’Associazione.
Art. 10
L’Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza
dei voti alla presenza di almeno la metà degli associati
e in seconda convocazione con maggioranza semplice, qualunque sia
il
numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie occorre la
presenza di almeno 2/3 degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare
per delega un associato.
Art. 11
L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse
alle cariche associative è gratuito. Il Consiglio Direttivo
può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati
incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto
dell’Associazione.
I SOCI
Art. 12
Il numero di Soci è illimitato. Può divenire socio
chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo
anno d’età, indipendentemente dalla propria identità sessuale,
nazionalità, appartenenze etniche, politiche e religiose.
Condizione necessaria per l'adesione è l'acquisizione della
tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.
I minori d’anni 18 possono assumere il titolo di socio solo
previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di
voto in Assemblea.
Previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata
la tessera sociale ARCI Nuova Associazione e il nominativo verrà acquisito
all'elenco dei soci.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante
a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto
in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, è personale,
non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione,
non è rivalutabile in caso di recesso, non è rimborsabile.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente
e può venir meno solo nei casi previsti al successivo art.
17. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio
introducendo criteri d’ammissione strumentalmente limitativi
di diritti o a termine.
Art.13
I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
a. soci fondatori (gli intervenuti all'atto costitutivo)
b. soci onorari (i designati dal Consiglio Direttivo per particolari
benemerenze nelle arti visive o nei confronti dell' Associazione.)
c. soci aderenti (che partecipano alle attività dell' Associazione)
d. soci sostenitori (che partecipando o meno alle iniziative le
sostengono economicamente)
Gli aspiranti soci aderenti devono presentare domanda al Consiglio
Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo
e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare
ed attenersi allo statuto, al regolamento interno, alle deliberazioni
degli organi sociali ed al rispetto della civile convivenza.
Art. 14
È
compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri
da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un
massimo di giorni 30 dalla richiesta d’adesione, in merito
alle domande d’ammissione, verificando che gli aspiranti
Soci siano in possesso dei requisiti previsti.
Qualora la domanda venga accolta il nominativo del nuovo socio
verrà annotato
nel libro dei Soci, previo pagamento della quota sociale e consegna
della tessera.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data
risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare
ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in maniera
definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Art. 15
I Soci hanno diritto a:
Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte
le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni
riguardanti l’Associazione;
A discutere ed approvare i rendiconti;
Ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto
al versamento della quota sociale almeno dodici (12) giorni prima
della data di svolgimento dell’Assemblea.
Art. 16
Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale,
al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza
delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento
d’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione
alle attività dell’Associazione e nella frequentazione
della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico
vincolante al sostegno economico del sodalizio, non costituisce
pertanto in
alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi,
non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 17
La qualifica di socio si perde per:
Decesso;
Mancato pagamento della quota sociale;
Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo;
Espulsione o radiazione.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione
disciplinare nei confronti del socio, a seconda della gravità dell’infrazione
commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea
o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti
o delle deliberazioni degli organi sociali;
Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi, dei suoi
Soci;
L’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione,
ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
Appropriazione indebita di atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
L’arrecare in qualche modo danni morali o materiali all’Associazione,
ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo
il danno dovrà essere risarcito.
Art. 19
Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso
al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva
la prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO
ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 20
Il Patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile
ed è costituito da:
Beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
Contributi, erogazioni e lasciti diversi, quote sociali
Da proventi delle attività svolte, sia istituzionali che
commerciali
Fondo di riserva.
Art. 21
L’esercizio sociale s’intende dal 1° Gennaio al 31
Dicembre d’ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto
economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30
Aprile dell’anno successivo.
Ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata
necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in
modo analitico i costi ed i proventi di competenza.
Il residuo attivo di bilancio di ogni esercizio sarà accantonato
al fondo di riserva, a disposizione per iniziative consone agli
scopi di cui all'Articolo 2 e per nuovi investimenti nel patrimonio
sociale.
Art. 22
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale
successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza
alla formulazione delle linee generali d’attività dell’Associazione.
Art. 23
Eventuali avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione
d’iniziative
ed attività consone agli scopi di cui all’art 2 e comunque
per scopi d’utilità pubblica o per finanziare associazioni
analoghe.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 24
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci
e dura in carica tre anni. È composto da quattro (4) membri.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Eseguire le delibere dell’Assemblea;
Formulare programmi d’attività sociale sulla base delle
linee programmatiche dell’Assemblea;
Predisporre il rendiconto annuale;
Predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione
e programmazione economica dell’anno sociale;
Deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare
allo scopo uno o più consiglieri;
Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
Stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali;
Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione
o ad essa affidati;
Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione
alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti
e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente
statuto;
Aprire le relazioni economiche (compresi aperture di c/c bancari
intestati all'Associazione) che riterrà opportune in conformità con
le finalità sociali;
Avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale
di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci prevedendo
per queste prestazioni adeguati compensi.
Presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato,
una relazione complessiva sull’attività inerente il
medesimo.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta il mese,
in un giorno prestabilito, senza necessità d’ulteriore
avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno
tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri
e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio
segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.
La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario,
che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato
agli atti ed è a disposizione dei Soci che ne richiedano
di consultarlo.
Art. 26
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le
riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente
non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque
il Consigliere dopo sei mesi d’assenza dal lavoro del Consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove
esista, dal Socio risultato primo escluso alle elezioni del Consiglio;
diversamente a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei
componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia
deliberato da 2/3 dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare
l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 27
Il Collegio dei Sindaci revisori e dei Garanti, previsti dallo
Statuto Nazionale di ARCI Nuova Associazione possono essere ritenuti
superflui
all'interno dell'Associazione: l'appartenenza ad ARCI Nuova Associazione
significa anche potersi appellare direttamente al Collegio dei
Sindaci revisori o al Collegio dei Garanti del Comitato Arci Territoriale.
6SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve
essere presa da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto di voto, in
un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta
dei medesimi.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di
tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza
almeno
20 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo
stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio
residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi
d’utilità pubblica o per finanziare associazioni analoghe,
procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli
preferibilmente trai Soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno,
decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi
vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
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